ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE COLLABORAZIONI ESCLUSIVAMENTE PERSONALI NEL SETTORE DELLE RICERCHE DI MERCATO
Tra ASSIRM, Associazione nazionale che riunisce gli istituti di Ricerche di Mercato, Sondaggi di Opinione e Ricerca Sociale e che aderisce a Confindustria Intellect, Federazione Italiana della Comunicazione, Consulenza, Ricerche e Web Publishing, rappresentata dal Presidente Umberto Ripamonti, dal Consigliere Enrico Billi, dal delegato Lino Coscione e con l’assistenza di Roberto Respinti di Studio Associato Pagani
e le ORGANIZZAZIONI SINDACALI: FeLSA CISL rappresentata da Luca Barilà, Stefania Pacillo e Daniel Zanda, NIdiL CGIL rappresentata da Silvia Simoncini, Simone Marinelli, Maurizio Crippa e Fabio De Mattia, UILTemp rappresentata da Marco Fraoni e Angelo Pagliara
che in data 22 gennaio 2014 – ratificando l’Ipotesi di Accordo sottoscritta in data 20.11.2013 approvata dalle assemblee dei lavoratori e degli associati Assirm – hanno sottoscritto il primo Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni autonome nel settore delle Ricerche di Mercato la cui validità ed efficacia ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui all’art. 2, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 15.6.2015 n. 81 è stata condivisa e confermata dalle Parti con Accordo sottoscritto in data 6.11.2015, che scadrà alla prevista data del 30 giugno 2017;
che in data 28 giugno 2017 hanno sottoscritto un’Ipotesi di accordo approvata successivamente dalle assemblee dei lavoratori e dall’assemblea degli Associati Assirm, che hanno ratificato gli effetti giuridici e normativi del presente Accordo con effetto dal 1 luglio 2017.
PREMESSA
a) L’attività del settore delle ricerche di mercato coinvolge, in Italia, circa 160 Aziende con un totale di 5.900 addetti e circa 20.000 collaboratori, e si concretizza in circa 18.000 progetti di ricerca/ consulenza all’anno. Ciascuno dei suddetti progetti prevede il reperimento di informazioni presso i cittadini/consumatori, le aziende e/o l’osservazione di ciò che accade.
b) Le disposizioni previste dall’art. 2, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 15.6.2015 n. 81 impongono una puntuale regolamentazione delle collaborazioni esclusivamente personali mediante accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che ne prevedano una disciplina specifica riguardante il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore.
c) La collaborazione autonoma con prestazioni di lavoro esclusivamente personali costituisce ad oggi la forma contrattuale utilizzata per alcune figure professionali che vengono così individuate:
• Intervistatori telefonici
• Intervistatori personali (face to face)
• Rilevatori statistico-scientifici
• Codificatori
• Shoppers
• Controllers
• Reperitori
• Recorders
d) In conformità alle ragioni che portarono alla elaborazione e sottoscrizione dell’Accordo del 22.1.2014 citato e in scadenza le Parti confermano la necessità di continuare a disporre di un quadro regolativo dei rapporti di lavoro coerente con i seguenti obiettivi strategici:
– certezza delle regole applicabili ai rapporti di lavoro, con l’individuazione di criteri certi e condivisi per la riconducibilità dei medesimi a rapporti di collaborazione autonoma ovvero a rapporti di natura subordinata;
– flessibilità nella gestione dei rapporti di lavoro che dovessero – secondo i criteri individuati – essere inquadrati come forme di lavoro subordinato, con un utilizzo virtuoso di tutti gli strumenti messi a disposizione dal quadro normativo e dai CCNL applicati nel settore;
– salvaguardia dei livelli occupazionali e della congruità degli aspetti economici ai sensi dell’art. 36 della Costituzione.
e) Le Parti evidenziano come anche il settore delle ricerche di mercato stia ancora attraversando, in questa fase economica, un periodo di difficoltà, a causa della diminuzione sia delle commesse pubbliche, che di quelle private e della innovazione tecnologica che incide soprattutto sulla modalità di reperimento dei dati. Inoltre il settore risente della concorrenza al ribasso operata da altri attori economici che, pur applicando altri CCNL o Accordi Collettivi recentemente intervenuti, partecipano a gare nello stesso mercato di riferimento di ASSIRM.
f) Per quanto attiene ai rapporti di lavoro dipendente oggi presenti, le varie Aziende associate ad Assirm applicano diversi CCNL e in maniera significativa il CCNL per Dipendenti da Aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi.
g) Le Parti concordano sulla necessità di richiedere l’attivazione di un tavolo istituzionale volto al coinvolgimento dei Committenti pubblici e privati affinché nei Bandi di gara / richieste di quotazione si faccia esplicito riferimento al presente Accordo collettivo, in quanto garanzia di equo e corretto trattamento dei lavoratori, anche in caso di sub-appalto.
Accordo firmato dalle parti – 24 Luglio 2017 delega unitaria x accordo.pdf